Leonello Solini
Il principio di sussidiarietà è da tempo diventato una
delle parole d’ordine intorno alla quale si sviluppa buona parte del dibattito
politico fra cattolici e non cattolici nel nostro paese.
Di più, si può dire che rappresenta uno degli aspetti
più trasversali, più condivisi della costruenda identità politica europea, al
punto da essere stato sancito formalmente nel 1991 nel trattato di Maastricht.
Si potrebbe dire che tanta dialettica politica, che fino
a qualche tempo fa non aveva altro spazio che il continuum fra i due estremi
del conservatorismo e del progressismo per svilupparsi, trova oggi un nuovo
fecondo terreno di coltura fra coloro che si ergono a difensori della
sussidiarietà e i vecchi statalisti duri e puri.
Sarebbe tuttavia fuorviante pensare che intorno a questo
principio si possa costituire un nuovo cleavage capace di caratterizzare
schieramenti opposti.
Ricerche recenti hanno individuato in elementi di ben
altro spessore le linee di confine sulle quali il sistema politico italiano va
schierando, dopo la disgregazione della contrapposizione fra Italia
Democristiana e Italia Comunista, le sue bandiere.
E’ però interessante notare come, sebbene la maggior
parte delle forze politiche attuali si guardi bene dal prendere posizione
contro la sussidiarietà tout court, esista oggi un dibattito aperto fra diverse
interpretazioni, diverse concettualizzazioni e diverse prospettive di
applicazione di questo principio: dibattito i cui toni hanno andamento
altalenante e che tuttavia non pare mai risolversi del tutto in una direzione
sufficientemente condivisa.
In parole povere, si potrebbe dire che tutti (o quasi)
sono d’accordo sul valore della sussidiarietà, ma anche che tutti (o quasi)
hanno posizioni contrastanti su cosa sia e come si debba “fare”.
Non è intenzione di Agire Politicamente fornire in
questa sede delle risposte, che finirebbero per sommarsi alle già numerosissime
versioni esistenti sul “mercato” politico italiano ed europeo, quanto piuttosto
fornire alcuni strumenti, per così
dire, di “metodo” per favorire uno sviluppo del dibattito in corso che possa
portare da qualche parte, senza tradire l’originario spirito del principio di
sussidiarietà ed al tempo stesso integrandosi con una lettura dei tempi e della
situazione politica che non è certo facile per nessuno.
D’altra parte anche la Chiesa Cattolica, che ha in
qualche modo “dato i natali” al principio di sussidiarietà, sembra volerne
accogliere l’applicazione alla propria struttura istituzionale come una sorta
di ricerca continua, mai conclusa, basata sulla lettura ed il discernimento di
quelle che sono le sempre mutevoli contingenze pastorali: è recente
l’affermazione del card. Ruini “…la comunione ecclesiale, che incarna e
manifesta l’essenza stessa del mistero della Chiesa, dà una dimensione nuova e
soprannaturale a tutte le realtà ed i rapporti istituzionali nella Chiesa,
comprese le possibili applicazioni del principio di sussidiarietà.”[1]
Pensiamo che tutti coloro
che hanno a cuore la diffusione della dottrina sociale della Chiesa debbano in
qualche modo farsi carico di questo “cammino” anche per quanto concerne la
società civile italiana ed europea e riteniamo utile, per chi ha deciso o
deciderà di impegnarsi in questa prospettiva, fornire alcuni strumenti per
affrontare con cognizione di causa questa “fatica”, sgombrando se possibile il
campo da qualcuno dei molti malintesi e ambiguità che, ad arte o
involontariamente, sono stati disseminati sulla strada da percorrere.
Pensiamo in particolare ai tanti giovani, che
rimproverano alle generazioni più adulte di essere tenuti da parte sia dal
punto di vista della partecipazione che di una corretta informazione, e che
avranno la possibilità, rafforzando il proprio “armamentario” teorico/concettuale,
di proporsi con maggiore sicurezza ed al tempo stesso di difendersi meglio dai
tanti che tentano di spacciare “kit” preconfezionati di domande e risposte
confidando sulla possibilità di manipolare il loro consenso.
Le presenti note sono divise in quattro parti:
Quello che si vorrebbe mettere in luce è che non basta
proclamare il principio di sussidiarietà o inserirlo nei testi legislativi per
pervenire ai risultati virtuosi della sua applicazione: occorre che tanto il
sistema politico quanto la società civile siano in grado di soddisfare ad
alcune precondizioni di carattere strutturale e culturale.
Lavorare perché queste precondizioni siano soddisfatte
significa dunque creare i presupposti per una sussidiarietà funzionale ad un
reale progresso civile, senza cedimenti sul piano della qualità dell’azione
pubblica e della partecipazione dei cittadini, senza derive verso una
sussidiarietà di facciata o uno statalismo sotterraneo e al tempo stesso senza
esautorare la Politica (con la “P” maiuscola) dalle sue funzioni di
salvaguardia della democrazia e senza snaturare in senso privatistico attività
che, a prescindere da chi le gestisce, hanno un “DNA” pubblico.
SUSSIDIARIETA’: UN INQUADRAMENTO CONCETTUALE
Il principio di
sussidiarietà ha avuto i propri natali nella Quadragesimo anno del 1931.
È infatti nell’enciclica di Pio XII che viene enunciata
la regola della ripartizione delle competenze fra istanze maggiori e minori
della società: “…siccome è illecito
togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e
l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a
una più alta società quello che delle minori e inferiori comunità si può fare.”[2]
Vi è dunque una sorta di piramide rovesciata che parte
dall’individuo e giunge attraverso passaggi per comunità via via più allargate
sino ad una collettività estesa al massimo grado, quale oggi si potrebbe
individuare nella dimensione sovranazionale.
Lo svolgimento di attività che non sono alla portata del
livello più basso della piramide, passa automaticamente a quello superiore e
così via fino al più alto.
Correlativamente, i livelli superiori della piramide non
possono svolgere direttamente funzioni che possono essere adeguatamente
esercitate ad un livello più basso.
Applicando questo criterio all’attività pubblica, si potrebbe
dunque enunciare il principio di sussidiarietà più o meno come segue: le funzioni pubbliche devono essere svolte
dai cittadini o dalle istituzioni di livello più vicino ai cittadini che siano
in grado di svolgerle validamente.
Sorgono già in questa fase problemi interpretativi,
perché non è sempre così facile capire quali sono le istituzioni di livello più
vicino ai cittadini: innanzi tutto occorre chiarire che si parla di istituzioni
in senso lato, pubbliche e private, ed occorre collocare nella “piramide” della
sussidiarietà tutti quei corpi intermedi (partiti, sindacati, associazioni,
ONLUS ecc.) che popolano l’esperienza civica della nostra comunità nazionale.
Occorrerebbe anche interrogarsi sul significato di
“svolgere validamente”, e sui criteri con i quali questa “validità” viene
valutata.
Tenterò più oltre di dare qualche orientamento alla
ricerca di risposte su questi interrogativi. Per ora mi accontento di
introdurre altri due concetti, ormai diffusi nel linguaggio comune come “sussidiarietà verticale” e
“sussidiarietà orizzontale”.
Con il primo termine si
fa riferimento ad una versione semplificata della “piramide”, nella quale
trovano posto le sole istituzioni pubbliche ordinate per estensione
territoriale: si suppone ad esempio che l’istituzione più vicina al cittadino
sia il Comune (o addirittura la Circoscrizione, quando c’è), quindi la
Provincia, la Regione e così via.
E’ lungo questa gerarchia che si spostano le funzioni
pubbliche man mano che divengono troppo impegnative per essere affidate in toto
all’istituzione di livello più basso.
Dunque ciò che non può essere svolto dal Comune compete
alla Provincia, ciò che la Provincia non arriva a fare passa alla Regione, poi
allo Stato e così via, fino alle istituzioni Comunitarie per le questioni che
richiedono la messa in campo di risorse non reperibili ad altri livelli.
Si parla invece di sussidiarietà orizzontale quando si
fa riferimento ad una sorta di doppia piramide, costituita da un lato dalle
pubbliche istituzioni ordinate per dimensione, come nella sussidiarietà
verticale, e dall’altro dai corpi sociali di vario genere, espressione della
“società civile”, ordinati secondo il medesimo criterio.
Entrano quindi in gioco le libere associazioni di
cittadini, il volontariato, le ONLUS ad ogni livello quali destinatarie
“naturali” di compiti pubblici: solo in caso di impossibilità di queste a
svolgerli efficacemente entra in gioco l’istituzione pubblica di pari livello.
La dinamica ascendente non è più dunque scandita dalla
dimensione territoriale delle istituzioni, ma dal continuum “cittadini – corpi
intermedi – apparati pubblici”.
Si tratta di due
concezioni della sussidiarietà figlie di due diverse idee di strutturazione del
sistema politico, ma in realtà, come vedremo, ha poco significato il mantenere
in vita la dialettica fra questi due punti di vista: sebbene buona parte del
dibattito sulla sussidiarietà abbia avuto come oggetto proprio la
contrapposizione fra le prospettive verticali ed orizzontali si può affermare
(e lo vedremo più oltre) che la sussidiarietà così come è stata concepita le
incorpora entrambe.
PERCHE’ LA SUSSIDIARIETA’
Per esplorare le modalità
e le implicazioni del percorso verso la sussidiarietà, occorre sciogliere
preliminarmente alcuni nodi.
Il primo di questi si potrebbe
sintetizzare nella domanda: perché la sussidiarietà?, quali sono gli argomenti
a favore di questa scelta, quali le aspettative, quali gli obbiettivi che si
vuole perseguire?
Per affrontare questo
nodo occorre innanzi tutto rendersi conto delle ragioni per le quali la Chiesa
è giunta all’enunciazione di questo principio, delle basi dottrinali e
pastorali della sussidiarietà, delle finalità con le quali è stata concepita
originariamente.
A questo fine è necessario fare riferimento alla
configurazione che andavano assumendo nella prima parte del novecento gli
assetti ideologici dominanti.
Vi erano da un lato le tendenze liberiste, radicate nel
giuspositivismo, che propugnavano il generale arretramento dell’azione statale
e l’affidamento a dinamiche contrattualistiche svincolate da regole politiche
delle funzioni non più presidiate dalle istituzioni statali. In luogo dello
Stato doveva dunque intervenire il mercato, in luogo della collettività
l’individuo.
D’altro canto le idee collettiviste, figlie di una
concezione affatto diversa dell’uomo e di diverse prospettive culturali,
vedevano nell’allargamento dell’azione statale l’obbiettivo da perseguire, fino
in qualche caso a superare il confine del totalitarismo, cioè dello Stato che
occupa e presidia tutti gli spazi della vita delle persone, compresi quelli più
privati.
L’una e l’altra prospettiva riposano sulla
contrapposizione dialettica fra individuo e Stato, negando di fatto diritto di
cittadinanza a tutte quelle istituzioni intermedie (Partiti, organizzazioni
sociali ecc.) che si interpongono fra i due poli di questo circuito.
La Chiesa ha inteso prendere le distanze tanto dall’una
quanto dall’altra prospettiva, sia sul piano antropologico che su quello
sociologico, promuovendo di fatto una diversa concezione della persona,
portatrice di diritti naturali che preesistono allo Stato ed al tempo stesso
alla collettività civile, rivelatrice in sé di un disegno che al tempo stesso
la trascende e la nobilita ponendola su un piano superiore (si potrebbe dire: “antecedente”)
rispetto alle istituzioni..
Il principio personalista, vero pilastro della dottrina
sociale della Chiesa, è alla base di tutta questa costruzione.
Come si ricorderà esso ha costituito il principale
contributo di matrice cattolica al processo costituente italiano, e la nostra
costituzione rappresenta un ammirevole sintesi fra prospettiva personalista,
posizioni “lavoriste” e istanze di carattere Liberale.
Proprio nei principi fondamentali della nostra Carta si
afferma “La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”[3]
In effetti riconoscere che nelle formazioni sociali si
“svolge la personalità” degli individui è un passo essenziale per individuare
gli “attori” coinvolti nella dinamica della sussidiarietà.
Vengono qui chiamati in causa tutti quei corpi intermedi
che si frappongono fra individui e stato, che in qualche modo mutuano la
relazione fra queste due polarità dell’obbligazione politica e nei quali si
svolge tanta parte della partecipazione, dell’impegno, del contributo delle
persone alla società civile.
La fonte della tutela costituzionale sta dunque nel
fatto che la persona umana ha nei corpi intermedi una delle principali risorse
per esprimersi nella società civile e politica, e discende direttamente
dall’accoglimento del principio secondo il quale la persona (e non lo stato) è
il fine dell’azione pubblica.
Questo porta inevitabilmente a riconoscere che non si
può parlare di sussidiarietà senza parlare di sussidiarietà orizzontale:
proprio la tutela della persona nelle sue espressioni individuali e aggregate esige
il sostegno e la promozione dell’attività pubblica gestita, dove possibile, per
mezzo di queste aggregazioni intermedie.
Escluderle dalla gestione delle attività pubbliche
significherebbe esautorare le persone a favore delle istituzioni pubbliche, allontanandosi
di fatto dai cittadini anziché avvicinarsi loro.
Si può dunque considerare l’idea di sussidiarietà solo
verticale come una sorta di contraddizione in termini.
Ma perché dunque non parlare di sussidiarietà solo
orizzontale?, quali argomenti, quali ragioni
sostengono l’idea di sussidiarietà verticale?
Non mi dilungo sulla questione, limitandomi a ricordare
che esistono funzioni di grandissima rilevanza sociale che richiedono, per
essere svolte, l’azione delle istituzioni pubbliche: ogni volta che la ricerca
del bene comune deve prevalere o che questo criterio deve riorientare o
controllare l’azione sociale, occorre tornare al pubblico, alla Politica con la
“P” maiuscola.
E infatti probabile che i corpi intermedi non riescano
ad intercettare, nella maggior parte dei casi, la ricerca del “bene comune” in
senso lato, finendo per ricadere sul perseguimento di interessi particolari o
in una concezione del progresso civile e politico condiviso da una parte
(ancorché maggioritaria) della popolazione.
Il corretto funzionamento della democrazia si basa sul
fatto che gli scenari e gli obbiettivi effettivamente perseguiti dall’azione
pubblica sono il risultato di un’interazione, di una dialettica fra istanze
diversificate, fra prospettive non coincidenti, fra differenti piattaforme
culturali. Lo spazio di questo confronto, strutturato in modo da prevenire e
correggere distorsioni e malfunzionamenti, è quello delle istituzioni
pubbliche. Rette da regole capaci di prevenire i rischi di prevaricazione di un
punto di vista sull’altro, le derive autoritarie, le cadute di legittimità, le
istituzioni democratiche costruiscono ogni giorno un equilibrio dinamico fra le
diverse anime e le diverse culture presenti nella società, perseguendo al
prezzo della fatica del confronto e della ricerca di sempre nuovi compromessi,
un bene che sia davvero “comune”.
Esiste dunque una linea d’azione, un’attività civile che
non può non dispiegarsi lungo questo percorso, che va dall’individuo alle
istituzioni pubbliche più piccole fino allo Stato e, per noi, alle strutture
sovranazionali Europee.
Ogniqualvolta occorre presidiare l’azione politica, il
funzionamento della democrazia, occorre ricorrere anche alla dimensione
verticale della sussidiarietà, riorientando in questo modo lo sviluppo delle
attività pubbliche in modo da preservare il corretto indirizzamento della
ricerca del bene comune.
COSTRUIRE LA SUSSIDIARIETA’
Una volta stabilito cos’è la sussidiarietà e perché è
importante cercare di introdurre nell’ordinamento questo principio, occorre
porsi il problema del percorso, della strategia da implementare per ottenere
questo risultato.
Dovrebbe infatti essere chiaro per tutti che non è
sufficiente proclamare solennemente l’adozione del principio di sussidiarietà,
o inserirlo all’interno dei testi normativi, per sviluppare questa nuova
dinamica nella gestione delle funzioni di interesse pubblico.
Non è in queste righe che verranno proposte ricette:
tutto sommato non credo sia neanche possibile costruire a priori un progetto,
un percorso per “costruire” la sussidiarietà.
Alla piena applicazione di questo principio si può
giungere per strade diverse, a seconda delle condizioni e della cultura sociale
in cui si opera, e tocca all’attività Politica (con la “P” maiuscola) cercare
di volta in volta la via più efficace nelle contingenze storiche in cui ci si
trova.
Inoltre, poiché questo obbiettivo comporta modifiche
sostanziali tanto nell’ordinamento quanto nella cultura politica di una
società, occorre mettere in conto un percorso di lunga durata. Passare da un
sistema il cui equilibrio si gioca nel continuum fra statalismo e liberismo ad
una piena applicazione della sussidiarietà rappresenta un progresso di lungo
periodo, un cammino del quale, proprio per la grande distanza da percorrere non
è possibile pianificare a priori i dettagli.
Occorre però fare alcune sottolineature, indicare alcune
attenzioni, alcuni punti dai quali non si può prescindere se si vuole pervenire
ad una sussidiarietà autentica, efficace e non patologica.
Per comodità espositiva la riflessione che segue verrà
articolata in percorsi per la sussidiarietà orizzontale e per quella verticale.
Dalla prima parte di questo testo dovrebbe essere comunque chiaro come i due
aspetti sono intrinsecamente legati, e come in realtà lavorare per l’una
significa costruire anche l’altra.
A proposito della sussidiarietà orizzontale occorre
riaffermare la scarsa rilevanza del semplice riconoscimento formale del ruolo
delle istituzioni della società civile.
Non basta approvare leggi nelle quali è assegnato un
qualche ruolo ai privati, o enunciato esplicitamente il principio di
sussidiarietà.
Si tratta di costruire una nuova modalità di mettersi in
relazione fra istituzioni pubbliche e private, e questo comporta la presenza di
attori idonei.
Per quanto riguarda le istituzioni pubbliche, è
necessario sviluppare una nuova mentalità all’interno degli apparati: esistono
condizionamenti culturali, preconcetti, limiti personali difficili da superare.
Il problema del rinnovamento culturale della dirigenza pubblica riemerge
ogniqualvolta si cerca di introdurre riforme di ogni genere ed è illusorio
pensare che sia facile o veloce da superare.
Non si può neanche pensare che si possa correttamente
implementare qualsiasi politica senza la collaborazione di questi apparati, che
controllano di fatto gran parte dell’applicazione delle indicazioni provenienti
dal livello politico al punto da riuscire talvolta a sviarne gli orientamenti.
Dalla fine degli anni ’80 ha preso l’avvio un percorso
lungo ed accidentato di rinnovamento che, pur senza introdurre dinamiche da
“spoil system”[4], è orientato
all’adozione di nuovi criteri di responsabilizzazione dei dirigenti in ordine
all’efficacia dell’azione amministrativa ed all’introduzione di rapporti di
lavoro ispirati a criteri “privatistici”. Le nuove generazioni di dirigenti
vanno maturando nuove mentalità che, pure senza garantire l’aderenza assoluta
dell’azione pubblica agli orientamenti politici emergenti, sembrano andare
anche in questa direzione.
Ma l’elemento essenziale da sottolineare non è da
individuare tanto sul versante pubblico, quanto piuttosto su quello delle
istituzioni private che con questo dovranno entrare in relazione.
Occorre infatti che esistano nella società civile quei
“corpi intermedi” di cui si parlava più sopra, ed occorre che siano in grado di
mettersi in relazione con gli apparati pubblici ad ogni livello:
circoscrizionale, comunale, provinciale, regionale, statale, sovrastatale.
Per evitare che la relazione pubblico / privato si risolva
da un lato in un’azione di fatto gestita dalle istituzioni pubbliche per mezzo
di risorse private o dall’altro in una gestione privata svincolata da ogni
controllo politico, occorre che ad ogni livello della piramide amministrativa
sia possibile individuare dirimpettai all’interno della società civile che
dispongano delle risorse, della cultura, della struttura adatta per evitare di
squilibrare la situazione in direzione di uno statalismo o di una pseudo
anarchia nascosti dietro la foglia di fico di una sussidiarietà solo formale.
Se si analizza la situazione attuale della società
italiana non sarà difficile rendersi conto che esistono parecchi “livelli”
scoperti: la propensione all’associazionismo degli italiani è notoriamente
scarsa, specie in alcune zone del paese, e poche organizzazioni civili sono in
grado di mettersi in relazione, ad esempio, con le strutture statali o con
quelle regionali.
A livello più locale le cose non vanno molto meglio,
perché sul piano culturale molte organizzazioni non riescono ad emanciparsi da
tendenze autoreferenziali e ad abbracciare il criterio della sussidiarietà in
modo costruttivo.
Suscitare nella società civile la crescita e la
maturazione di corpi intermedi adatti per la sussidiarietà è una responsabilità
delle istituzioni politiche, della “Politica” in senso lato.
Si potrebbe anzi dire che proprio in questo si esplica
una prima applicazione della sussidiarietà: se la società civile non riesce da
sola a produrre istituzioni private adatte è il sistema pubblico che deve
intervenire con politiche che permettano una maturazione strutturale,
finanziaria, culturale di queste organizzazioni.
Sul piano verticale le cose non stanno molto
diversamente: il problema è sempre quello di giungere alla costruzione di
attori capaci di agire funzionalmente al risultato che si vuole conseguire.
Nel caso della sussidiarietà verticale non è tanto una
questione di relazione fra istituzioni, che può essere bene affrontato e
gestito sul piano normativo, quanto del miglioramento dell’efficacia delle
dinamiche democratiche che si svolgono all’interno dei corpi politici di ogni
livello.
Si è sottolineato più sopra il valore dell’attività
delle istituzioni politiche in quanto regolate da meccanismi democratici che
sono i soli a poter assicurare il mantenimento di difficili equilibri dinamici
fra istanze sociali destinate altrimenti ad entrare in conflitto fra loro,
generando tensioni non facilmente governabili.
In questa prospettiva occorre dunque mettere in campo
apparati pubblici che siano animati da questa “Politica” nel senso più nobile
del termine, capace di alimentare il confronto dialettico permanente fra
esigenze presenti nella società destinate a contrapporsi le une alle altre e
tuttavia pienamente legittime. Allo stesso tempo occorre porre in una relazione
di sussidiarietà verticale questi apparati per favorire la promozione del
principio della centralità della persona (e quindi della vicinanza alle
persone).
Questi due risultati possono essere conseguiti solo alla
condizione che, negli apparati pubblici, siano ben funzionanti, efficaci,
consolidate le dinamiche democratiche.
Ogni volta che l’arena politica, ad ogni livello, si
propone come spazio di gestione del potere, come cristallizzazione di flussi di
influenza, gestione di portafogli di cariche e sistemi territoriali di
autorità, strategia di manipolazione del consenso, ci si allontana da questo
risultato.
Quando invece la politica diventa il luogo della
partecipazione, del confronto civile aperto e trasparente, dell’esercizio del
controllo democratico sulle istituzioni, ci si sta movendo sulla strada giusta
per giungere ad una sussidiarietà verticale in piena salute.
Non è difficile capire come queste due prospettive della
politica costituiscano in realtà due estremi, due facce della medaglia che non
si trovano mai, nella realtà, padrone assolute del campo: compito di chi mira
ad un sistema democratico maturo, ambiente necessario per la sussidiarietà, è
di cercare di far muovere la società nella direzione della partecipazione, allontanandola
gradualmente dal polo della democrazia fasulla.
Si tratta di un compito particolarmente difficile e
molto attuale in questo tempo, nel quale la crisi dei partiti politici
tradizionali ha privato la società di quello che era lo strumento più tipico di
organizzazione della partecipazione.
Tuttavia, sebbene non credo si possano indicare vie
d’uscita sicure da questa situazione, alcune politiche per favorire un aumento
della propensione alla partecipazione politica degli italiani possono essere
tentate.
Fra le molte possibili cito quella della gestione degli
spazi civici: la configurazione delle nostre città l’esistenza di spazi, tempi,
luoghi in cui esercitare la vita civile è un problema aperto, che investe
molteplici aspetti alcuni dei quali (ad esempio quello della sicurezza), sono
fortemente avvertiti dalla cittadinanza come vere urgenze politiche.
La ricerca[5]
ha ormai messo in luce la relazione fra spazi civici e vitalità sociale: in
questa direzione possono essere trovate non poche risorse per rilanciare la
partecipazione politica.
Poiché la gestione degli spazi civici compete prima di
tutto alle istituzioni locali, è proprio a questo livello che possono dunque
collocarsi alcuni degli sforzi più promettenti per camminare verso la
sussidiarietà: neanche a farlo apposta, proprio al livello più vicino alle
persone.
Sempre a titolo esemplificativo non si può non rimarcare
l’importanza della politica scolastica: la qualità della cittadinanza futura si
costruisce nella gran parte nella scuola di oggi.
La scuola rappresenta il primo e più significativo
rapporto dei bambini e dei ragazzi con le istituzioni pubbliche: sulla qualità
di questo rapporto si gioca la capacità di mettersi in relazione, da adulti,
con gli apparati amministrativi e politici e di sviluppare una propensione
positiva alla partecipazione sia in forma individuale che nelle aggregazioni
intermedie di cui si è parlato sopra.
La possibilità di una partecipazione diffusa, di un
consenso non facilmente manipolabile, dello sviluppo di scelte di opinione in
luogo di dinamiche di appartenenza o di scambio, ha il suo fondamento in un
processo di socializzazione alla vita politica che si svolge in gran parte
all’interno della scuola.
Proprio per questo preoccupa l’assenza, nei progetti di
riforma attualmente in corso di elaborazione e di applicazione, di qualsiasi
accenno ai fini politici generali ai quali essa si deve orientare. Non si dice
a cosa in ultima analisi deve servire la scuola italiana, quale società civile
deve concorrere a costruire, a quale idea di cittadino si ispira nel proporre
esperienze formative a scolari e studenti.
Non si vuole in questo spazio entrare nel merito delle
questione legate alla riforma scolastica (anche se la riflessione sulla
sussidiarietà apre, ad esempio, nuove ed interessanti prospettive al discorso
tanto di moda sulla parità): la sottolineatura da fare è piuttosto sul fatto
che la mancata enunciazione di questi principi impedisce di fatto il dibattito
ed il confronto su di essi, lasciando nelle mani di una pletora di addetti ai
lavori il disegno di questi scenari, l’individuazione di obbiettivi di fondo
che di fatto viene avanti senza avere la sua fonte nel processo dialettico che
solo la politica potrebbe adeguatamente svolgere.
SUSSIDIARIETA’ E FEDERALISMO – NUOVE PROSPETTIVE
ISTITUZIONALI
Non si può non far cenno, prima di concludere queste
note alla riforma Costituzionale recentemente approvata.
Sebbene i media lo abbiano quasi fatto passare sotto
silenzio si può dire che questo avvenimento rappresenta la più rilevante
riforma degli ultimi decenni, maturata dopo circa vent’anni di tentativi andati
a vuoto.
La transizione dal sistema centralistico Albertino allo
Stato regionale del dopo guerra e al sistema quasi – federale della riforma attuale
ha avuto un cammino difficile (le regioni realizzate solo venticinque anni dopo
la Costituzione, la riforma della Pubblica Amministrazione maturata solo negli
anni ’90 e così via) e tutto fa pensare che anche l’attuazione del nuovo
dettato costituzionale non richiederà tempi brevi: tuttavia la nuova
formulazione del capo V della Costituzione contiene alcuni elementi di grande
innovazione, particolarmente significativi in riferimento alla riflessione
sulla sussidiarietà che in queste righe viene svolta.
Per prima cosa va sottolineato che il principio di
sussidiarietà trova in questo testo una sanzione formale: abbiamo visto che
questo non è sufficiente per una sua effettiva applicazione, ma si può comunque
dire che questo rappresenta una sorta di punto di “non ritorno” destinato a
chiudere una parte del dibattito precedentemente in atto ed a spostare su altri
aspetti parte delle risorse dialettiche del sistema politico.
Altro e più interessante aspetto è il modello di
decentramento adottato: una sorta di “federalismo temperato” che ridisegna la
relazione Stato – Autonomie all’insegna dell’equilibrio, mediato proprio dal
criterio sussidiario.
In realtà si è pervenuti a questo risultato dopo una
riflessione particolarmente approfondita: una Commissione Parlamentare
appositamente costituita nella scorsa legislatura ha studiato a fondo le
problematiche relativa al decentramento dei poteri, analizzando in particolare
le esperienze maturate in Canada e in Germania. Entrambi questi paesi, ad
ordinamento federale ma con diverse modalità ed assetti, hanno sperimentato
criticità legate alla loro struttura istituzionale (in modo particolare la
Germania all’indomani della riunificazione) e stanno attualmente riflettendo su
alcuni possibili correttivi da apportare ai rispettivi modelli di federalismo.
Facendo tesoro di queste esperienze il Parlamento
italiano ha potuto costruire un sistema che si pone allo stesso tempo in una
linea di continuità e di innovazione rispetto a quello precedente, costituendo
quello che si può definire come un momento di progresso, piuttosto che di
rottura o di svolta, rispetto all’ordinamento regionale.
Per entrare maggiormente nel merito di queste
affermazioni, si può portare ad esempio la questione fiscale.
La riforma prevede la devoluzione al sistema delle
autonomie (principalmente alle Regioni) di una parte della funzione fiscale e
la correlativa parziale emancipazione delle stesse dai trasferimenti statali.
I nodi legati ad una politica di decentramento fiscale
erano già stati messi in rilievo da alcuni studi compiuti alla metà degli anni
’90: l’osservatorio fiscale di Napoli aveva ad esempio sottolineato che, per
ogni 100 lire di spesa pubblica, nelle regioni del Nord – Nord/Est il drenaggio
fiscale portava nelle casse erariali 180 lire, in Emilia Romagna si scendeva a
150 lire, le regioni centrali arrivavano sostanzialmente ad un pareggio e nel
sud si finiva regolarmente in passivo.
Inoltre gli apparati amministrativi di molte regioni non
sarebbero in grado di gestire la funzione di prelievo fiscale garantendo una
performance a livello delle più collaudate strutture statali, con riguardo ad
esempio alla prevenzione e repressione dell’evasione e dell’elusione, alla
capillarità del prelievo, alla tempestività degli interventi e degli adempimenti
politici e burocratici.
Ecco dunque un banco di prova per l’applicazione del
principio di sussidiarietà: non si tratta di decidere a chi assegnare la
funzione, ma di disegnare un meccanismo per mezzo del quale l’attività relativa
alla finanza locale sia per così dire “spalmata” verticalmente su più
istituzioni con la maggiore accentuazione verso il basso che sia compatibile
con un efficace svolgimento del servizio.
L’intervento centrale accanto alle autonomie locali non
si dovrà dunque limitare all’integrazione delle finanze non drenabili sul
territorio, ma dovrà comprendere anche l’affiancamento degli uffici locali
nello svolgimento delle funzioni impositive e una sorta di “tutoraggio” volto
alla graduale maturazione di risorse tecniche in vista di una sempre maggiore
emancipazione degli enti locali dall’assistenza centrale.
D’altro canto dovrà essere presidiata dallo stato la
coerenza delle politiche fiscali locali con i principi generali stabiliti a
livello centrale e comunitario, ed il perseguimento di obbiettivi di fondo
condivisi riguardo alla buona amministrazione ed alla trasparenza dell’attività
finanziaria pubblica.
Un federalismo “integrale” avrebbe reso più difficile la
costruzione di una relazione Stato / autonomie funzionale ad un disegno di
questo genere.
Il merito della riforma recentemente approvata sta
proprio nell’aver ceduto alla spinta federalista esistente nel paese senza
tuttavia cadere nell’eccesso opposto, prevenendo lo sviluppo delle criticità
legate al decentramento delle funzioni e disegnando un modello di distribuzione
dell’attività amministrativa fondato sulla corretta applicazione della
sussidiarietà.
Poiché la riforma riguardava il capo V della
Costituzione, che è quello che disegna la distribuzione territoriale degli
apparati pubblici, il passo avanti compiuto riguarda solo la sussidiarietà
verticale. Il percorso intrapreso va tuttavia a mio parere nella giusta
direzione, e gli sviluppi recenti possono offrire spunti ed utili riscontri
anche in vista di una analoga evoluzione verso la dimensione orizzontale.
Si tratta in ogni caso di un cammino ancora tutto da
percorrere, nel corso del quale sarà di basilare importanza la presenza ed il
presidio costante di una società civile motivata, consapevole, capace di
partecipare attivamente a questa migrazione verso un nuovo apparato politico
fino ad assumere all’occorrenza l’iniziativa e a prendere il timone per
eventuali aggiustamenti di rotta.
[1]
Prolusione del card. Ruini pronunciata
all’apertura della sessione primaverile 2001 del Consiglio Permanente della CEI
– in “www2.chiesacattolica.it/ceidocs/seed/pn_ceidocs.start_documenti”
[2] Quadragesimo anno, 35
[3] Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 2
[4] Lo spoil system è il meccanismo per cui, al mutare della maggioranza politica in uno stato, corrisponde il cambiamento di una parte consistente della dirigenza pubblica: I nuovi dirigenti politici hanno a disposizione un alto numero di nomine ai livelli superiori di svariate strutture amministrative, e si garantiscono così un’azione degli apparati pubblici conforme ai nuovi orientamenti politici.
[5] Sull’importanza degli spazi civici si può ad esempio vedere “J. JACOBS, Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane, Milano, Comunità, 2000” oppure “R. SENNETT, La coscienza dell’occhio: progetto e vita sociale nelle città, Milano, Feltrinelli, 1992”.